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Marcatura CE nel settore serramenti mancata documentazione sentenze in ambito amministrativo

Se non bastassero le rilevanti sanzioni stabilite nel D. Lgs. 106/2017, a far comprendere l’importanza di una corretta applicazione della Marcatura CE vi sono anche varie sentenze di Tribunale sia in ambito Civile che Penale.

Partendo dai verdetti che hanno comportato pene amministrative, due sono quelle più rilevanti in quanto riguardano specificatamente il settore dei serramenti e vanno ad incidere sia nell’ambito di contratti di compravendita, che di appalto.

Andando in ordine cronologico si presenta per prima la sentenza del Tribunale di Monza del 21/04/2015, relativa ad un caso di compravendita di infissi privi di Marcatura CE.

Nel dettaglio la prima vertenza riguardava il diniego a pagare la fornitura da parte di una società che aveva acquistato una partita di vetri e serramenti a causa dell’assenza della Marcatura CE sui prodotti.

Il Giudice, verificato che chi vendeva non aveva assolto gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, fornendo un bene sprovvisto dei necessari requisiti per l’immissione sul mercato (e quindi da considerarsi incommerciabile) ha qualificato tale fattispecie come “aliud pro alio”.

Questa locuzione fa riferimento ad un bene difforme da quanto stabilito in fase di contratto o privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o caratterizzato da difetti che lo rendano inservibile.

La sentenza ha stabilito che nel caso in esame si è verificata quest’ultima fattispecie, ovvero che un serramento privo di Marcatura CE sia caratterizzato da un difetto sufficiente a qualificarlo come inidoneo all’uso quale era stato destinato.

Il verificarsi di questa condizione, ai sensi dell’art. 1945 c.c., ha portato a riconoscere la legittimità della richiesta di risoluzione del contratto e quindi a sentenziare che nulla era dovuto dal compratore al venditore.

La seconda sentenza che viene presentata è stata emessa dal Tribunale di Trento in data 05/10/2017 e riguarda un appalto di fornitura e posa in opera di serramenti.

Il titolare di una ditta ha citato in giudizio per mancato pagamento un’associazione per cui aveva fornito e posato porte e finestre in forza di un contratto di appalto.

Quest’ultima motivava il diniego a causa della presenza di vizi del manufatto realizzato, anche in virtù dell’accertamento tecnico dell’assenza di Marcatura CE sui serramenti e della relativa certificazione.

Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto che l’assenza della Marcatura CE abbia comportato l’inidoneità del prodotto all’uso cui era destinato, costituendo essa un requisito necessario per la commercializzazione dello stesso.

La conseguenza di ciò è stata la risoluzione del contratto, in questo caso però non a causa di una vendita “aliud pro alio”, ma dell’applicazione del secondo comma dell’art. 1668 c.c.

Esso stabilisce che nel caso in cui i difetti di un’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (come in questo caso in cui i serramenti erano sprovvisti del requisito legale per la commercializzazione, ovvero la Marcatura CE) il committente può richiedere l’annullamento del contratto.

L’appaltatore ha cercato di discolparsi sostenendo che in quanto artigiano non era soggetto obbligato alla Marcatura CE dei propri prodotti: sia il Giudice che il CTU hanno però smontato questa tesi sottolineando che anche le microimprese sono soggette alle disposizioni in tema di Marcatura CE.

Anche in questo caso, sulla base di quanto riportato, il Tribunale ha stabilito che nulla fosse dovuto per la fornitura e la posa dei serramenti a favore dell’appaltatore.

Sulla base di tali esempi si può riconfermare che la merce priva di Marcatura CE è qualificata come incommerciabile e quindi completamente inidonea all’utilizzo e alla distribuzione.

Ciò comporta la risoluzione di eventuali contratti di compravendita (trattandosi di vendita c.d. “aliud pro alio”) o appalto (art. 1668 c.c.), con la conseguente restituzione delle somme eventualmente percepite per la vendita o per la fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.
Inoltre, le violazioni in ambito di Marcatura CE possono portare sia a sanzioni di tipo amministrativo, che penale.

Nel paragrafo precedente sono state riportate e analizzate due importanti sentenze legate al Codice Civile, mentre di seguito vengono trattate altre sentenze che hanno individuato reati di natura penale.

Sempre utilizzando l’ordine cronologico, la prima sentenza rientrante in questo ambito viene presentata è la n. 1900 del 25/06/2014 della Corte di Cassazione Penale, Sez. III.

Essa ha stabilito che i prodotti privi di una valida Marcatura CE, cioè che non rispettano i requisiti di sicurezza e/o quelli documentali, costituiscono beni non conformi ai requisiti essenziali previsti per la circolazione dei beni nel mercato unico europeo.

Sulla base di ciò la corte ha inquadrato la consegna di un bene e quindi anche di un serramento indebitamente marcato CE, come “frode in commercio” (art. 515 c.p.), reato che si configura in caso di consegna all’acquirente di un prodotto di qualità diversa da quella dichiarata e per cui è prevista la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro.

Inoltre, a differenza delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 106/2017, il reato di “frode in commercio” per violazione delle norme sulla Marcatura CE ammette anche l’ipotesi del “tentativo” e ciò lo rende particolarmente insidioso per chi tratta i serramenti.

Il reato è infatti configurabile anche senza la cessione di serramenti marcati CE e, quindi, anche sulla base della semplice importazione, offerta o detenzione degli stessi nei magazzini del fabbricante, dell’importatore o distributore.

Un’altra sentenza fondamentale in quest’ambito è la n. 24696 del 25/03/2010 della sez. IV della Corte di Cassazione penale, che ha stabilito come la Marcatura CE non ha funzione di attestazione della qualità dei prodotti, ma costituisce “un vero e proprio marchio amministrativo, con funzione auto-certificativa, volto ad indicare che il prodotto (quindi anche un serramento) marcato CE può circolare liberamente nel mercato unico dell’UE”.

Ciò significa che la Marcatura CE dei serramenti (e degli altri prodotti da costruzione) ha valore pubblico e che quindi la violazione delle regole che la caratterizzano dà luogo al reato di “vendita di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione” (art. 470 c.p.), per cui è prevista la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da €103 a €1.032.

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