acustica_edilizia

Acustica in edilizia

La normativa acustica tutt’oggi in vigore è in attuazione al DPCM 5/12/97 ed è applicabile ai soli edifici ed alle loro ristrutturazioni per gli edifici costruiti dopo la data del 5/12/97.

In questo caso il progettista o il “tecnico competente in acustica”(figura prevista dal DPCM 5/12/97) ha l’obbligo di definire il valore di isolamento acustico dei serramenti espresso in Rw =…. dB, da non confondersi con il valore di isolamento acustico di facciata D2m,nt,w espresso sempre in dB , valore richiesto dal DPCM e da rispettare.

La norma UNI EN 14351 (marcatura CE) prevede due sistemi per poter far dichiarare al serramentista le prestazioni acustiche dei serramenti e cioè:

1. Il sistema tabellare
2. La verifica di laboratorio attraverso ITT ( Test Iniziale di Tipo)

1.SISTEMA TABELLARE

Il sistema tabellare è un metodo semplificato per definire in base al valore prestazionale di isolamento acustico espresso in Rw =…. dB della vetrocamera il valore di isolamento acustico espresso in Rw =…. dB del serramento che si potrà dichiarare in etichetta (vedi prima tabella sotto riportata la seconda tabella serve per il valore C e Ctr del serramento; sono le perdite dei valori della prima tabella in presenza del coefficiente C rumore rosa o di fondo ed il coefficiente Ctr relativo al traffico in ambedue i casi è il software per la marcatura CE che calcola il valore Rw con i due coefficienti C e Ctr).

Attenzione però che questo può essere utilizzato solo per prestazioni inferiori a Rw= 38 dB valore riferito alla finestra a battente completa di vetrocamera la quale vetrocamera ha una prestazione pari a Rw= 40 dB (Vedi le tabelle sottostanti).

Nel caso di finestra scorrevole il valore scende a Rw= 30 dB valore riferito alla finestra a scorrevole completa di vetrocamera la quale vetrocamera ha una prestazione pari a Rw= 36 dB (Vedi le tabelle sottostanti).

Inoltre il valore tabellare a sua volta dipende dalle dimensioni del serramento da marcare e cioè il valore tabellare è il risultato di test effettuati sul campione di finestra normalizzato pari a 1230mm x 1480mm che aumentato del 50% (come previsto dalla norma UNI EN 14351) fissa la dimensione standardizzata a mq 2,70.

Inoltre da mq 2,70 a mq 3,60 la finestra perde 1 dB , da mq 3,60 a mq 4,60 la finestra perde 2 dB , oltre i mq 4.60 la finestra perde 3 dB.

Questa indicazione diventa indispensabile per far comprendere al professionista quando vengono fatte richieste impossibili proprio a causa di questa penalizzazione prevista dalle norma UNI EN 14351.

La verifica di laboratorio attraverso ITT (Test Iniziale di Tipo)

Come si può verificare dalle tabelle sopra riportate le prestazioni del “sistema tabellare “ sono molto penalizzate rispetto alla realtà verificata da uno specifico test ITT.

In più le tabelle sono utilizzabili, nelle prestazioni più elevate ,in presenza di almeno due guarnizioni di tenuta (non è un problema per il PVC ma per il legno economico potrebbe esserlo) comunque nei serramenti moderni oramai sono presenti almeno due guarnizioni.

Tutti i sistemisti del settore PVC inoltre hanno predisposto i test relativi all’acustica dei loro sistemi mettendo il serramentista nella condizione di poter dichiarare prestazioni più elevate con vetri magari meno performanti e di conseguenza più economici , questo perché il sistema tabellare si riserva una alea di sicurezza che possa garantire almeno quello che è stato dichiarato ed è per questo che sarebbe opportuno caricare i test ITT dei sistemisti nei propri software potendo offrire prestazioni migliori a costi inferiori.

Per quanto riguarda poi la perdita prestazionale in base alle dimensioni del serramento da marcare il calcolo risulta lo stesso del “sistema tabellare” e cioè: da mq 2,70 a mq 3,60 la finestra perde 1 dB , da mq 3,60 a mq 4,60 la finestra perde 2 dB , oltre i mq 4.60 la finestra perde 3 dB.

Attenzione quindi alle richieste assurde dei professionisti soprattutto negli edifici del settore scolastico dove purtroppo la norma prevede un “valore di isolamento di facciata” D2m,nt,w pari a 48 dB alle dimensioni dei serramenti e nel caso spiegare loro che le prestazioni eventualmente richieste sono irrealizzabili da tutti i serramentisti per cui chi asserisce il contrario sta truffando il proprio interlocutore.

Qualora poi il professionista o l’impresa cercasse di scaricare su di voi la trasformazione del valore D2m,nt,w = 48 dB (nel caso di una scuola) in Rw =…. dB (dove Rw è il valore di fono isolamento o isolamento acustico del serramento) ricordate loro che il serramentista non ha le competenze tecniche per poterlo fare non essendo il progettista dell’opera e non conoscendo le prestazioni di isolamento acustico dei singoli componenti della struttura muraria.

L’obbligo del serramentista una volta ricevuta la prestazione da rispettare espressa in Rw =…. dB sarà quello di rispettarlo e di dichiararlo in etichetta assumendosene la responsabilità sia civile che penale perché questo è previsto dalla UNI EN 14351 (marcatura CE).

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    acustica_DPCM_05_12_97

    Acustica-Il DPCM 5/12/1997 va rispettato anche nelle ristrutturazioni

    Nel caso di, anche parziale, rifacimento di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali e/o delle chiusure esterne di un edificio, esclusa la sola tinteggiatura, va rispettato il DPCM 05/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

    Se l’edificio è a destinazione promiscua, i requisiti acustici passivi possono anche essere diversi.

    Sono questi gli autorevoli pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Prima Sezione) Adunanza del 26/06/2014 – N. prot. 12/2014, contenuti nel documento qui in allegato, in risposta a due specifici quesiti rivolti dal Direttore generale dell’Area Gestione Edilizia dell’Università di Roma Sapienza.

    Nella fattispecie l’Università aveva in programma di ristrutturare un edificio di circa 20.000 m2 a destinazione d’uso mista, uffici, aule didattiche, laboratori, studi docenti, ecc., e quindi solo in parte con destinazione d’uso prevista dalla categoria E (edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili) del DPCM 5/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.

    Peraltro il Direttore generale sottolineava che solo una minima parte dell’edificio, il 20%, era destinato ad attività didattiche con la conseguenza che “l’intervento di ristrutturazione, per la parte inerente il rispetto dei requisiti acustici passivi stabiliti per la categoria E per l’intero edificio richiederebbe uno sforzo economico notevole”.

    In aggiunta a ciò il funzionario dell’Università La Sapienza segnalava, diremmo in maniera piuttosto insidiosa, che in tema di acustica degli edifici mancava il provvedimento attuativo della legge n.447 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico” del 1995 che non è stato mai emanato.

    Da qui i due quesiti:
    a) Quali limiti di legge per il rispetto dei requisiti acustici passivi sono da applicare in caso di ristrutturazione di edifici esistenti;
    b) quali limiti applicare nel caso di edifici a destinazione d’uso promiscua.

    La Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici risponde alla prima domanda in maniera piuttosto secca affermando che “ il DPCM 5 dicembre 1997 nel definire come campo di applicazione “gli edifici ed i loro componenti in opera”, non ha precisato che la normativa introdotta si applica soltanto alle nuove costruzioni”.

    E quindi il DPCM 5/12/1997 va applicato anche “in caso di ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano il rifacimento anche parziale di impianti tecnologici e/o di partizioni orizzontali o verticali (solai, coperture, pareti divisorie, ecc.) e/o delle chiusure esterne dell’edificio (esclusa la sola tinteggiatura delle facciate), oppure la suddivisione di unità immobiliari interne all’edificio, cioè in definitiva tutti gli interventi di ristrutturazione che interessino le parti dell’edificio soggette al rispetto dei requisiti acustici passivi regolamentati dal DPCM 5 dicembre 1997, come desumibile dal decreto stesso”.

    Ovvero se si rifanno, anche parzialmente, gli impianti o le sole chiusure esterne di un edificio va applicato il DPCM.

    In merito al secondo quesito la risposta del CSLLPP è piuttosto argomentata:
    – se è possibile determinare, con chiarezza e in via permanente, le differenti destinazioni d’uso presenti all’interno di uno stesso immobile, agli ambienti facenti capo alla medesima destinazione d’uso vanno applicati i relativi requisiti acustici passivi, considerando le divisioni fra ambienti contigui a diversa destinazione d’uso come elementi separatori fra diverse unità immobiliari;
    – se invece la destinazione d’uso sarà variabile nel tempo, i requisiti acustici passivi da rispettare dovranno essere quelli riferiti alla destinazione d’uso per i quali gli stessi assumono i valori più elevati.

    Il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ci viene segnalato da Delio Tafuri produttore di infissi di Roma che ringraziamo.

    Tafuri sottolinea come anche nel caso della semplice sostituzione dei serramenti va rispettato il DPCM 5/12/1997.

    Tuttavia il progettista e/o la stazione appaltante potrà tener conto del fatto che “i requisiti acustici passivi possono anche essere diversi per uno stabile a destinazione promiscua, potendosi tenere conto della tipologia e della destinazione dei vari locali all’interno dell’edificio.

    Per esempio per un edificio adibito a scuola o università per i quali è previsto per i serramenti un isolamento di 48 dB , che come noto è difficilissimo da raggiungere…tale livello di 48 dB può essere limitato solo ai locali aule, mentre gli altri locali, servizi, mense ecc. possono anche non soddisfare tali requisiti e essere declassati in altra categoria della tabella Classificazione degli ambienti.

    Probabilmente si sono resi conto della assurdità del DPCM 5/12/1997. A che serve avere nel bagno o in sala mensa un isolamento di 48 dB?”.

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      finestre_porte_pedonali_rossa

      Finestre e porte pedonali: la norma UNI EN 17213:2020

      Fornisce le regole di categoria di prodotto (PCR) per le dichiarazioni ambientali di Tipo III per finestre e porte pedonali come definite nella EN 14351-1 ed EN 14351-2

      Il 9 aprile 2020 è stata pubblicata la norma UNI EN 17213:2020, dal titolo “Finestre e porte – Dichiarazione ambientale di prodotto – Regole di categoria di prodotto per finestre e porte pedonali”, che recepisce la EN 17213:2020.

      Questo documento fornisce le regole di categoria di prodotto (PCR) per le dichiarazioni ambientali di Tipo III per finestre e porte pedonali come definite nella EN 14351-1 ed EN 14351-2.

      Sono trattate anche le finestre e porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo secondo la EN 16034.

      Principalmente la PCR:

      1. definisce i parametri da dichiarare e il modo in cui sono raccolti e riportati;

      2. descrive quali fasi del ciclo di vita di un prodotto sono considerate nella EPD (Dichiarazioni ambientali di prodotto) e quali processi devono essere inclusi nelle fasi del ciclo di vita;

      3. definisce le regole per lo sviluppo di scenari;

      4. include le regole per il calcolo dell’inventario del ciclo di vita e la valutazione dell’impatto del ciclo di vita alla base della EPD, compresa la specifica della qualità dei dati da applicare;

      5. include le regole per la comunicazione delle informazioni predeterminate, ambientali e sanitarie che non sono coperte dalla valutazione del ciclo di vita (LCA) per il prodotto, i processi di costruzione e i servizi di costruzione, a seconda dei casi;

      6. definisce le condizioni alle quali i prodotti da costruzione possono essere confrontati in base alle informazioni fornite da EPD.

      Per le EPD (Dichiarazioni ambientali di prodotto) dei servizi di costruzione si applicano le stesse regole e requisiti degli EPD dei prodotti da costruzione.

      Il documento quindi fornisce le regole quadro per categoria di prodotto valide per tutti i prodotti e servizi da costruzione. Fornisce una struttura in grado di assicurare che tutte le Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) per prodotti da costruzione, servizi e processi di costruzione siano elaborate, verificate e comunicate secondo un formato armonizzato.

      Una EPD contiene informazioni ambientali verificabili, accurate e non fuorvianti sui prodotti e sulla loro applicazione, sostenendo in tal modo scelte oculate e fondate su base scientifica e stimolando un potenziale progressivo miglioramento ambientale spinto dal mercato.

      Il processo di normazione è stato condotto in conformità alla EN ISO 14025. Sono stati affrontati con un approccio di tipo orizzontale tutti gli argomenti di interesse comune per finestre e porte pedonali, al fine di minimizzare eventuali scostamenti di tipo intra-settoriale.

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        Sentenze_ambito_amministrativo_rossa

        Marcatura CE nel settore serramenti mancata documentazione sentenze in ambito amministrativo

        Se non bastassero le rilevanti sanzioni stabilite nel D. Lgs. 106/2017, a far comprendere l’importanza di una corretta applicazione della Marcatura CE vi sono anche varie sentenze di Tribunale sia in ambito Civile che Penale.

        Partendo dai verdetti che hanno comportato pene amministrative, due sono quelle più rilevanti in quanto riguardano specificatamente il settore dei serramenti e vanno ad incidere sia nell’ambito di contratti di compravendita, che di appalto.

        Andando in ordine cronologico si presenta per prima la sentenza del Tribunale di Monza del 21/04/2015, relativa ad un caso di compravendita di infissi privi di Marcatura CE.

        Nel dettaglio la prima vertenza riguardava il diniego a pagare la fornitura da parte di una società che aveva acquistato una partita di vetri e serramenti a causa dell’assenza della Marcatura CE sui prodotti.

        Il Giudice, verificato che chi vendeva non aveva assolto gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, fornendo un bene sprovvisto dei necessari requisiti per l’immissione sul mercato (e quindi da considerarsi incommerciabile) ha qualificato tale fattispecie come “aliud pro alio”.

        Questa locuzione fa riferimento ad un bene difforme da quanto stabilito in fase di contratto o privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente o caratterizzato da difetti che lo rendano inservibile.

        La sentenza ha stabilito che nel caso in esame si è verificata quest’ultima fattispecie, ovvero che un serramento privo di Marcatura CE sia caratterizzato da un difetto sufficiente a qualificarlo come inidoneo all’uso quale era stato destinato.

        Il verificarsi di questa condizione, ai sensi dell’art. 1945 c.c., ha portato a riconoscere la legittimità della richiesta di risoluzione del contratto e quindi a sentenziare che nulla era dovuto dal compratore al venditore.

        La seconda sentenza che viene presentata è stata emessa dal Tribunale di Trento in data 05/10/2017 e riguarda un appalto di fornitura e posa in opera di serramenti.

        Il titolare di una ditta ha citato in giudizio per mancato pagamento un’associazione per cui aveva fornito e posato porte e finestre in forza di un contratto di appalto.

        Quest’ultima motivava il diniego a causa della presenza di vizi del manufatto realizzato, anche in virtù dell’accertamento tecnico dell’assenza di Marcatura CE sui serramenti e della relativa certificazione.

        Anche in questo caso il Tribunale ha ritenuto che l’assenza della Marcatura CE abbia comportato l’inidoneità del prodotto all’uso cui era destinato, costituendo essa un requisito necessario per la commercializzazione dello stesso.

        La conseguenza di ciò è stata la risoluzione del contratto, in questo caso però non a causa di una vendita “aliud pro alio”, ma dell’applicazione del secondo comma dell’art. 1668 c.c.

        Esso stabilisce che nel caso in cui i difetti di un’opera siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione (come in questo caso in cui i serramenti erano sprovvisti del requisito legale per la commercializzazione, ovvero la Marcatura CE) il committente può richiedere l’annullamento del contratto.

        L’appaltatore ha cercato di discolparsi sostenendo che in quanto artigiano non era soggetto obbligato alla Marcatura CE dei propri prodotti: sia il Giudice che il CTU hanno però smontato questa tesi sottolineando che anche le microimprese sono soggette alle disposizioni in tema di Marcatura CE.

        Anche in questo caso, sulla base di quanto riportato, il Tribunale ha stabilito che nulla fosse dovuto per la fornitura e la posa dei serramenti a favore dell’appaltatore.

        Sulla base di tali esempi si può riconfermare che la merce priva di Marcatura CE è qualificata come incommerciabile e quindi completamente inidonea all’utilizzo e alla distribuzione.

        Ciò comporta la risoluzione di eventuali contratti di compravendita (trattandosi di vendita c.d. “aliud pro alio”) o appalto (art. 1668 c.c.), con la conseguente restituzione delle somme eventualmente percepite per la vendita o per la fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.
        Inoltre, le violazioni in ambito di Marcatura CE possono portare sia a sanzioni di tipo amministrativo, che penale.

        Nel paragrafo precedente sono state riportate e analizzate due importanti sentenze legate al Codice Civile, mentre di seguito vengono trattate altre sentenze che hanno individuato reati di natura penale.

        Sempre utilizzando l’ordine cronologico, la prima sentenza rientrante in questo ambito viene presentata è la n. 1900 del 25/06/2014 della Corte di Cassazione Penale, Sez. III.

        Essa ha stabilito che i prodotti privi di una valida Marcatura CE, cioè che non rispettano i requisiti di sicurezza e/o quelli documentali, costituiscono beni non conformi ai requisiti essenziali previsti per la circolazione dei beni nel mercato unico europeo.

        Sulla base di ciò la corte ha inquadrato la consegna di un bene e quindi anche di un serramento indebitamente marcato CE, come “frode in commercio” (art. 515 c.p.), reato che si configura in caso di consegna all’acquirente di un prodotto di qualità diversa da quella dichiarata e per cui è prevista la reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro.

        Inoltre, a differenza delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 106/2017, il reato di “frode in commercio” per violazione delle norme sulla Marcatura CE ammette anche l’ipotesi del “tentativo” e ciò lo rende particolarmente insidioso per chi tratta i serramenti.

        Il reato è infatti configurabile anche senza la cessione di serramenti marcati CE e, quindi, anche sulla base della semplice importazione, offerta o detenzione degli stessi nei magazzini del fabbricante, dell’importatore o distributore.

        Un’altra sentenza fondamentale in quest’ambito è la n. 24696 del 25/03/2010 della sez. IV della Corte di Cassazione penale, che ha stabilito come la Marcatura CE non ha funzione di attestazione della qualità dei prodotti, ma costituisce “un vero e proprio marchio amministrativo, con funzione auto-certificativa, volto ad indicare che il prodotto (quindi anche un serramento) marcato CE può circolare liberamente nel mercato unico dell’UE”.

        Ciò significa che la Marcatura CE dei serramenti (e degli altri prodotti da costruzione) ha valore pubblico e che quindi la violazione delle regole che la caratterizzano dà luogo al reato di “vendita di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione” (art. 470 c.p.), per cui è prevista la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da €103 a €1.032.

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          Collaborazione_con_ass_scuole_tecniche_san_carlo

          Collaborazione con Associazione Scuole Tecniche San Carlo di Torino per la realizzazione di corsi per posatori di serramenti EQF3-4

          Prendo spunto dall’articolo pubblicato da Guidafinestra il 28 settembre 2021 “Posatori di serramenti mancano. Bacchini scrive al Governatore Bonaccini” per alcune riflessioni in merito.

          Il mondo della posa si trova attualmente in grande sofferenza per l’aumentato volume di vendita dei serramenti al quale non ha corrisposto un adeguato aumento delle figure dei posatori, professionalmente qualificati.

          Il problema risiede, a mio avviso, nell’ atavica scarsa voglia di apprendere che da sempre attanaglia il sistema professionale, e non solo nel nostro comparto.

          “Studiare”, ma soprattutto “applicarsi” ed essere inseriti in un percorso formativo continuo, come quello creato oggi nell’ambito della posa, è difficile soprattutto per le generazioni di imprenditori/artigiani abituati da sempre a ingegnarsi per risolvere i problemi incontrati nella loro attività, come hanno sempre fatto per venti, trenta e magari quarant’anni. In assenza di regole chiare, perché nessuno le aveva imposte loro, si sono sempre arrangiati.

          Tra questi solo una piccola percentuale nell’ultimo anno e mezzo, circa il 20% degli attuali posatori, ha capito immediatamente come si sarebbe orientato il mercato ed ha intrapreso e completato il percorso formativo.

          Il risultato che è stato ottenuto, che vedrà 9000/10000 posatori certificati entro la fine di quest’anno, è sicuramente molto importante ma giustamente insufficiente per un comparto che fino ad ora è stato gestito da circa 50000 operatori. Dove sono gli altri 40.000?

          Non mancano certo le scuole di formazione per posatori certificati, perché in realtà la proposta è bene articolata in tutta l’Italia sia per quanto riguarda le proposte formative sia per gli Enti preposti al rilascio della “Certificazione della Competenza del Posatore di Serramenti”.

          A questo proposito mi piace segnalare la proposta formativa del Cluster Legno Cuneo che, grazie al supporto dell’Associazione Scuole Tecniche San Carlo di Torino, alla quale ho prestato la mia attività di formatore per un primo gruppo di operatori del settore del legno, che hanno deciso di specializzarsi per affrontare l’esame per la Qualifica EQF3 Posatore Senior, iniziativa che ritengo degna di nota sia per l’obiettivo, la “formazione del personale di posa dei serramenti” sia per la finalità, la crescita culturale del settore della falegnameria.

          Il progetto complessivo nell’ambito del quale si è svolta l’attività di formazione on line di 8 ore che si è svolta nei giorni 9 e 14 settembre ’21, rientra nell’ambito del più generale progetto Cluster Legno Cuneo.

          Cluster Legno Cuneo è un progetto pilota finanziato dal bando Programma di sviluppo rurale 2014-2020 Regione Piemonte, Operazione 16. 2. 1 Azione 1 Bando 1/2019 – Attuazione di progetti pilota e si pone come obiettivo l’innovazione organizzativa dell’intera filiera del legno. Il progetto si compone di 6 macro-attività, tra cui spiccano focus relativi alla formazione, alla certificazione, alle fiere ed eventi e all’innovazione.

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            Controlli_GdF_alle_ imprese_di_serramenti_su_Marcatura_CE

            Controlli GdF alle imprese di serramenti su Marcatura CE

            Confartigianato Imprese Rieti informa che la Guardia di Finanza stà effettuando controlli nel Lazio e nella provincia di Rieti presso le aziende di serramenti.

            In particolare i controlli si focalizzeranno sulle condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruire, nello specifico di porte per l’interno/esterno e di finestre, in osservanza alla normativa sulla Marcatura CE.

            COSA OCCORRE RICORDARE

            Ricordiamo che il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative alla Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000€ a 24.000€. Le stesse sanzioni sono previste per gli Installatori, i Rivenditori e per i Direttori dei Lavori che accettano, in cantiere, prodotti privi di marchio CE.

            Vi invitiamo a contattare per maggiori informazioni e per l’elenco della documentazione richiesta in fase di controllo: pieromariotto@mariottoconsulting.com – tel: +393494510660

            Fonte : Guida Finestra

             

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              Chi_deve_progettare_i_giunti_di_posa_secondo_ la_norma_UNI_11673- 1

              Chi deve progettare i giunti di posa secondo la norma UNI 11673- 1?

              Nel corso della mia attività di formatore professionale nel settore dei serramenti mi sono sentito spesso rivolgere questa domanda:Di chi è la responsabilità della verifica e della progettazione dei giunti di posa secondo la UNI 11673-1 2017?” È questo un quesito al quale non è possibile rispondere con poche parole perché apre una finestra (e come potrebbe essere diverso?!?) su di una realtà complessa e frastagliata. Con queste mie riflessioni desidero provare a mettere un po’ di ordine su questo argomento. Di base la Marcatura CE, che è obbligatoria per tutti i serramentisti sia che posino o meno, prevede le varie dichiarazioni di prestazione dei serramenti ai fini di documentare il livello minimo di sicurezza in base alla norma UNI EN 14351 – 1. Tali prestazioni riguardano il serramento NON IN OPERA, cioè NON MONTATO sul vano di posa. In ogni caso il Codice al Consumo (che è una Legge di Stato cogente) obbliga il serramentista che produce, vende e posa a garantire in opera le prestazioni dichiarate nella Marcatura CE. Abbiamo quindi già introdotto la figura del serramentista che produce e posa i serramenti. Il serramentista che produce e vende i serramenti prodotti ma non li posa, li deve comunque correlare del Manuale di Posa, secondo il Regolamento Europeo n. 305/11, dove viene indicato il sistema di posa necessario a garantire le prestazioni dichiarate nella Marcatura CE. Chiarite tali premesse entro nel vivo del discorso. La norma UNI 11673-1, studiata per regolamentare il Giunto di Posa, si basa sulla verifica dei flussi termici e acustici grazie all’utilizzo del Progetto di Posa. Il Progetto di Posa verifica e mitiga i ponti termici e acustici individuando le temperature critiche del sistema e verificando le temperature minime accettabili per evitare la formazione di muffe e condense. Com’è noto il serramentista interviene nei due casi scuola:
              • la sostituzione per ristrutturazione
              • l’ex novo o il superbonus

              CASO 1: LA SOSTITUZIONE PER RISTRUTTURAZIONE

              La disciplina della responsabilità delle varie figure coinvolte è normata dalla UNI 10818 per la quale, in mancanza della figura specifica del progettista o del direttore lavori tali ruoli risultano in capo al serramentista stesso, salvo disposizioni contrattuali diverse con il Committente. Per la UNI 11673-1 il serramentista che si occupa anche della posa dovrebbe dunque fornire il Progetto di Posa. Tuttavia, quando il serramentista produce ed installa i propri serramenti (ma anche il rivenditore che acquista e rivende i serramenti al cliente finale), per effetto della sovrapposizione delle figure professionali di serramentista, progettista e direttore lavori, egli si assume il rischio di fornire ed “asseverare” il Progetto di Posa, generalmente senza averne le competenze. La verifica della UNI 11673-1 rientrerebbe quindi tra le sue “competenze” per cui non dovrà “progettare” solo i serramenti ma anche i giunti di posa con la verifica dei flussi termici.

              Non avendo però la possibilità di firmare i propri Progetti di Posa, non essendo un Progettista iscritto ai propri albi professionali, il serramentista avrà due possibilità: o produrre in proprio dei Progetti di Posa firmati da un professionista abilitato o rivolgersi ai “sistemisti dei prodotti di posa” che hanno progettato, verificato e certificato tramite Ente Terzo i risultati dei progetti e dei test effettuati sulle principali tipologie di murature esistenti. Naturalmente in caso di presenza del Progettista la responsabilità della verifica dei ponti termici e della eventuale formazione di muffe e condensa resta in carico al Progettista stesso che a questo punto curerà anche la progettazione del giunto primario e secondario assumendosene la responsabilità, come descritto nel Decreto dei minimi (vedi estratto articolo 2 del Decreto 26 Giugno 2015)

              È questo un passaggio molto delicato che alcuni Professionisti Progettisti hanno male interpretato, scaricando la responsabilità della verifica dei flussi termici e della relativa progettazione dei giunti di posa secondo la UNI 11673-1, al serramentista stesso.

              A riprova di questa mia affermazione il caso recente di un Progettista di un noto studio in provincia di Venezia, che dopo il mio intervento diretto per conto di un serramentista mio cliente, nel quale richiedevo la verifica dei ponti termici, della temperatura minima accettabile per la formazione delle muffe e le eventuali soluzioni progettuali da adottare, mi ha risposto che queste problematiche sono a carico del serramentista che deve garantire in opera le prestazioni dei propri serramenti.

              Non è possibile però confondere la verifica dei flussi termici e del relativo progetto di posa dei giunti secondo la UNI 11673-1, con il sistema di installazione che deve garantire le prestazioni secondo la UNI EN 14351-1 a carico quest’ultimo del serramentista.

              Quando invece il produttore non posa i propri serramenti, allegherà il proprio Manuale di posa a prescindere dalla verifica della UNI 11673-1, quindi di fatto garantirà la sicurezza in uso e soprattutto le prestazioni dichiarate secondo la UNI EN 14351-1 dei serramenti prodotti, per mantenerle in opera. Sarà poi il rivenditore che acquista i serramenti che si troverà l’onere della verifica della UNI 11673-1 con la verifica dei flussi termici, nell’ambito della sola sostituzione naturalmente, dove la figura del Progettista e del Direttore dei lavori saranno in capo al Rivenditore stesso.

              Ricordo che le figure del Committente, del Produttore, del Rivenditore, del Progettista, del Direttore dei Lavori, sono le figure, professionali e non, previste dalla Norma UNI 10818.

              CASO 2: L’EX NOVO o IL SUPERBONUS

              Qui non ci sono dubbi: il Progettista ci deve per forza essere e deve senza dubbio fornire e rispondere del Progetto di Posa, in base alla norma UNI 11673-1. Questa situazione a mio avviso deve essere chiarita il più rapidamente possibile nelle opportune sedi soprattutto nell’ambito dei lavori con il Superbonus dove il riferimento è il Progettista che purtroppo conosce poco dell’attuale normativa e troppo spesso scarica in maniera impropria la verifica della norma UNI 11673-1, qualora il serramentista ne sollevasse il problema, al serramentista stesso che però non ne ha la competenza. Ricordo che il “patentino” EQF3 o EQF4 non dà la possibilità di firmare i propri progetti di posa.

              D.M. 26 giugno 2015 «nuovi valori limite»

              Classificazione interventi:

              • nuova costruzione

              • ristrutturazione 1° livello

              • ristrutturazione 2° livello

              • riqualificazione energetica

               

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                Mancata_ sorveglianza_su_marcatura_CE_dei_serramenti

                Mancata sorveglianza su marcatura CE dei serramenti: “Direttore dei lavori sanzionato dalla Guardia di Finanza”

                Padova, 07 Settembre 2021

                Le cause Civili relative ai contenziosi nel settore dei serramenti sono in preoccupante aumento e lavorandovi come CTP (Consulente Tecnico di Parte) vengo a contatto con diverse dinamiche.

                L’ultimo in ordine di tempo è stato il caso di un privato della Provincia di Udine che ha deciso di adire alle vie legali contro il serramentista che aveva eseguito un importante lavoro di sostituzione di serramenti e sistemi di oscuramento (scuri) per un valore superiore ai 50.000€, del quale il committente non era assolutamente sodisfatto a causa dei molteplici vizi riscontrati.

                Il mio cliente, fra l’altro persona molto preparata e competente e un profondo conoscitore della rete, dopo aver riscontrato i primi problemi attraverso la rete ha cominciato a verificare quali potessero essere i propri diritti per cercare di trovare una soluzione ai vizi riscontrati.

                Per questo motivo la prima richiesta al serramentista è stata quella di produrre in copia la marcatura CE dei serramenti e dei sistemi di oscuramento, richiesta che di fatto è diventata la causa scatenante del contenzioso.

                Ma andiamo per ordine.

                Il lavoro nel suo complesso prevedeva la classica ristrutturazione di un immobile di tre piani di proprietà della famiglia del mio cliente con la sostituzione dei serramenti e degli scuri, la posa del cappotto e l’isolamento del tetto, il tutto per ottenere le detrazioni fiscali del superbonus.

                Le prime avvisaglie che qualcosa non funzionava si sono verificate al primo temporale di forte intensità durante il quale alcuni scuri si sono spostati dalla loro sede di ancoraggio facendo intravedere lo stacco delle viti di fissaggio, quasi completamente esposte. Da tenere presente che nella marcatura CE, che poi siamo riusciti ad ottenere dal loro legale, la prestazione della Tenuta al Carico del Vento dichiarata era 6, ovvero la massima prestazione raggiungibile che doveva poi essere raggiunta anche in opera qualora gli scuri fossero stati venduti comprensivi della posa in opera.

                Successivamente la modifica del sistema costruttivo di un serramento scorrevole, male eseguita, oltre allo sventolio delle tende ha compromesso la “Permeabilità all’Aria” del serramento stesso evidenziando le prime infiltrazioni d’acqua.

                Naturalmente sui documenti della Marcatura CE poi ottenuta, erano riportati dei valori che non rispettavano quelli verificati sui serramenti in opera.

                Stante la situazione in questi termini alla richiesta del mio cliente di poter visionare la documentazione della Marcatura CE, il serramentista non ha consegnato nulla giustificando il suo rifiuto con il mancato incasso dell’ultima tranches del lavoro.

                Il mio cliente si è poi rivolto al suo Direttore dei Lavori che a sua volta non riuscendo ad ottenere risposta dal serramentista ha di fatto confermato la sua tesi, ovvero nessun pagamento nessun documento.

                A questo punto ritengo sia fondamentale ricordare che la marcatura CE è un obbligo di legge per cui non si può immettere sul mercato un prodotto che ne sia privo; il che significa come specificato dal Regolamento 305/11 CPR, che la marcatura CE deve seguire il prodotto perché è l’unico documento che possa definirne le prestazioni. Il Direttore dei Lavori attraverso la documentazione dovrà accertarsi della correttezza delle prestazioni dichiarate rispetto alle normative in vigore (vedi UNI 11173 – 2015), ottenute anche grazie al “progetto di posa” come previsto dalla UNI 11673 – 2017. Fra l’altro la documentazione deve essere disponibile a semplice richiesta sia dell’Autorità di Vigilanza che del proprietario dell’immobile per i successivi 10 anni dalla immissione del prodotto sul mercato.

                Come prevedibile l’impasse ha esacerbato gli animi e già prima del mio incarico il mio cliente si era rivolto direttamente alla Guardia di Finanza, per ottenere quanto da lui inutilmente richiesto.

                La Guardia di Finanza è intervenuta e ha elevato ai sensi del D.L 17 giugno 2017 n° 106 una prima sanzione al serramentista inadempiente ed una seconda di 8000€ al tecnico incaricato della Direzione dei Lavori per “mancata sorveglianza”.

                In qualità di auditor della Marcatura CE dei serramenti in questi anni ho avuto modo di verificare la documentazione relativa alla marcatura CE e soprattutto l’iter tecnico/amministrativo da seguire per il suo rilascio, dovendo purtroppo constatare irregolarità delle procedure in un buon 95% delle aziende da me verificate. Una procedura scorretta equivale a non marcare o ad apporre illegalmente il marchio CE e ciò accade nel 95% delle aziende attive sul territorio ma la responsabilità della verifica e della sorveglianza ricade comunque anche sul Professionista, sia esso Progettista o Direttore dei Lavori.

                Un esempio di corretta documentazione della Marcatura CE in linea con quanto richiesto dal Regolamento Europeo lo potete trovare all’interno del Corso per Professionisti, accompagnata dalle indicazioni pratiche su come applicare le normative del settore.

                 

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                  Marcatura CE: intervista a Piero Mariotto

                  Piero Mariotto, titolare della MARIOTTO CONSULTING SAS, società di consulenza nel settore serramentistico specializzata nel settore della Marcatura CE ed auditor per la Marcatura CE ; Membro tecnico dei Gruppi di lavoro in UNI settore serramenti.

                   

                  Lei approfitta di ogni occasione per farsi paladino di una battaglia contro una grave anomalia che sta riscontrando tra gli operatori del settore della serramentistica: l’obbligo della Marcatura CE è disatteso o applicato in maniera non corretta. Lo fa sulle riviste specializzate; lo ha fatto anche – e con toni molto duri – nel corso del Convegno tenutosi recentemente a Bologna…

                  Sì, è vero, combatto questa battaglia anche a costo di annoiare. Ma lo faccio perché è mio preciso dovere: per uno dei miei incarichi professionali rivesto il ruolo di auditor per la Marcatura CE dei serramenti presso i serramentisti sul territorio nazionale. Ma lo faccio anche perché vado scoprendo una situazione davvero preoccupante. In Italia siamo soggetti a tanti obblighi, e siamo tentati di rischiare di ignorarne qualcuno, o comunque non prestiamo molta attenzione se l’omissione non comporta serie conseguenze. Ma l’omissione di quest’obbligo della Marcatura CE dei serramenti comporta gravi conseguenze, non solo per il produttore e per il rivenditore – coloro ai quali spetta in prima persona l’obbligo della Marcatura e del relativo controllo – ma anche per il consumatore finale. E quasi tutti la omettono… Ne ho viste di tutti i colori nel corso dei miei audit effettuati sui serramentisti italiani: dalla totale mancanza di applicazione, all’applicazione parziale o errata.

                  Qualche numero, qualche dato?

                  Stento io stesso a crederlo: nove serramentisti su dieci non sono in regola…

                  Com’è possibile che dopo due anni dall’entrata in vigore dell’obbligo applicativo del CPR 305/11 ci si trovi ancora in una situazione così confusa?

                  Devo dire che in molti casi ci troviamo di fronte a buona fede; tanti i serramentisti convinti di applicare in maniera corretta l’obbligo della Marcatura; in realtà applicano in maniera errata la procedura. La procedura è complessa e pochissimi serramentisti si sono impegnati nel capire cosa comporta esattamente il CPR 305/11; del resto, si tratta di materia non di loro competenza e tanti si sono affidati agli strumenti, spesso inadeguati, proposti loro dal mercato. Va detto che la principale Federazione di categoria europea dei serramentisti, EUROWINDOOR, ha emanato le linee guida contenenti la corretta procedura da adottare, linee guida ampiamente promosse dai mass-media e soprattutto da Enti e Associazioni. Nonostante questo, molti degli strumenti per la Marcatura CE a disposizione degli ignari serramentisti sono, appunto, inadeguati.

                  Le conseguenze?

                  Quando si ragiona in termini di sicurezza non si può certo minimizzare il problema: una parziale o errata applicazione della Marcatura CE equivale a mancata Marcatura, con tutte le conseguenze del caso, civili e penali.

                  Non escluderei, inoltre, possibili implicazioni anche nel meccanismo delle agevolazioni fiscali del 50% e 65%, dove una parziale o errata applicazione della Marcatura CE su serramenti che hanno goduto di benefici fiscali, potrebbe essere configurata come  reato imputabile in base all’Art. 483 CP “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”; si arriva fino a provocare la perdita del beneficio stesso da parte del committente (non dimentichiamo che in molti casi il privato si decide al cambio dei serramenti perché sa di poter contare sulle agevolazioni statali).

                  Ma quello che purtroppo i serramentisti non sanno o preferiscono ignorare è che in caso di contenzioso la responsabilità non ricade sul fornitore dello strumento utilizzato per Marcare CE, ma direttamente sul serramentista che ha marcato ed ha prodotto la documentazione.

                  E non è tutto … Le nostre regioni sono soggette a  un rapido mutamento delle condizioni climatiche; si sta aprendo uno scenario di eventi estremi mai verificatisi e nei confronti dei quali ci troviamo impreparati. In adeguamento a tali nuovi scenari a livello normativo è entrata in revisione la Norma UNI 11173 del 2005, che modificherà le prestazioni minime di resistenza al carico del vento, permeabilità all’aria e tenuta all’acqua.

                  L’obbligo della rintracciabilità delle commesse e dei singoli prodotti-tipo per i successivi dieci anni dopo l’ultima immissione del prodotto-tipo sul mercato, esporrà i serramentisti per un periodo lunghissimo a rischi molto elevati, se non hanno correttamente attuato la procedura prevista dalla Marcatura CE così come indicato dalle Associazioni di categoria.

                  Per evitare di sbagliare: che cosa dovrebbe fare un serramentista?

                  La Marcatura CE indica “Conformità Europea”. Ormai la maggior parte dei prodotti commercializzati in Europa devono possederla. È una Marcatura  che ha lo scopo di garantire e tutelare la sicurezza dell’utente finale (non ne definisce, comunque, la qualità). Nel caso specifico dei serramenti, devono essere documentati le caratteristiche, i requisiti, le prestazioni, quali:

                  • Permeabilità all’aria
                  • Tenuta all’acqua
                  • Trasmittanza termica
                  • Protezione contro il rumore
                  • Presenza di sostanze pericolose
                  • Capacità portante del dispositivo di sicurezza
                  • Resistenza all’impatto (solo per portefinestre vetrate con rischio di infortunio)
                  • Livelli di urto/altezza di caduta
                  • Resistenza meccanica e stabilità
                  • Resistenza al carico del vento

                  Per quanto riguarda quest’ultimo requisito vanno fatte alcune precisazioni: la EN 14351 offre due possibilità, o la verifica in laboratorio del valore, o il calcolo strutturale del serramento stesso. Ma questo valore che, a mio avviso, risulta il più importante, relativamente alla sicurezza dell’utente finale e che non a caso è il primo valore da segnalare in etichetta, in Italia può essere dichiarato con la sigla NPD (Nessuna Prestazione Determinata). Attenzione! La normativa lo permette; pertanto chi utilizza questo “escamotage” è in linea con il Regolamento, ma il fatto di dichiarare NPD non esclude la responsabilità del serramentista per quanto riguarda la sicurezza statica del serramento fornito. Il serramentista, quindi, qualora i test ITT (Test Iniziali di Tipo, resi obbligatori dalla EN 14351) in suo possesso non coprissero sia le dimensioni, sia la tipologia del serramento da fornire, per trovarsi tutelato e tutelare il proprio cliente dovrebbe fare una verifica statica attraverso un puntuale calcolo del serramento da installare sulla base delle indicazioni rilevate durante il sopralluogo.

                  La norma UNI 11173 del 2005 stabilisce i valori minimi per la valutazione della “Resistenza al carico del vento” e dipende da tanti fattori, generalmente poco noti anche agli addetti ai lavori:
                  1) nome del Comune dove verrà installata la finestra;
                  2) altezza dell’edificio;
                  3) classe di rugosità del terreno;
                  4) distanza dell’edificio dalla costa;
                  5) zona vento dove verrà installata la finestra;
                  6) quota dell’edificio rispetto al mare.
                  Questa normativa – poco conosciuta ma molto importante – diventerà, a mio avviso, il metro di valutazione sulla base del quale studiare i futuri contenziosi relativi ai problemi di statica. Ma, nonostante l’importanza della norma, ho purtroppo spesso constatato, durante le molte visite effettuate nell’ultimo anno presso i serramentisti, che nelle etichette allegate ai singoli serramenti viene riportato il valore NPD per quanto riguarda la prestazione della Resistenza al Vento e, alla mia domanda relativa al rispetto della UNI 11173, sono quasi tutti caduti dalle nuvole: non vi è stata quasi mai risposta. Posso contare sulle dita di una mano le aziende che hanno capito il messaggio che stavo loro rivolgendo e, se devo essere sincero, si tratta di aziende che trattano principalmente acciaio e alluminio.

                  Altro rilievo da fare, relativamente alla parte vetrata del serramento. Ho rilevato un ulteriore possibile problema per i nostri serramentisti. Ho scoperto, infatti, mio malgrado, che il vetraio, che ha l’obbligo della marcatura CE sulla sua produzione di vetrocamera e non, troppo spesso fornisce una dichiarazione CE non funzionale al serramento prodotto dal nostro serramentista, ma solo “funzionale alla tipologia del vetro che gli è stato richiesto e ordinato dal progettista”, dove il progettista a volte altri non è che il serramentista stesso che gli richiede il vetrocamera o qualsiasi altro tipo di vetro. Questo significa che il vetraio non si deve preoccupare della destinazione della propria produzione; d’altronde, non potrebbe averne la responsabilità, ma deve solo garantire che quanto a lui richiesto dal progettista o serramentista sia stato realizzato secondo i parametri delle Direttive di riferimento che gli consentiranno di apporre la relativa marcatura CE e di rilasciarne la relativa “Dichiarazione di Conformità”. In cantieri dove vengono richieste prestazioni al di fuori degli standard tabellari stabiliti dalla Direttiva (ad esempio, in acustica un serramento con livello di isolamento superiore ai 39 dB), a mio parere bisognerebbe far intervenire in maniera più attiva il vetraio, passando da un “ordine” per la realizzazione del vetrocamera con determinate caratteristiche a una “richiesta di prestazione”, da lui, quindi fornita, e alla quale i serramenti dovranno rispondere con quel tipo di vetrocamera in quel determinato cantiere. Questo cambio di ruolo fra serramentista e vetraio dovrà essere palesato con una specifica “Dichiarazione di Conformità” per quel cantiere, che dovrà essere archiviata e rintracciabile in caso di bisogno.

                  Queste precisazioni sono una riprova del fatto che tutta la procedura della Marcatura è molto complessa, e va affidata ad esperti. Se si vuol dormire sonni tranquilli…

                  Non esistono formule magiche per risolvere questa situazione di vergognosa impasse; esistono solo la buona volontà e la lungimiranza da parte di chi è obbligato a marcare CE.

                  Chi volesse verificare la correttezza della propria documentazione può rivolgersi alla mia struttura che in modo gratuito verificherà la correttezza della propria documentazione.

                  Può essere utile segnalare che relativamente  al settore vetrario, la società ADSC ha creato la “Verifica dello Spessore del Vetro” nell’ambito della “Verifica Statica” del programma ES Vision che, come ho potuto accertare, sta aiutando molto i serramentisti, spesso alle prese con realtà produttive del settore del vetro poco o per nulla a conoscenza del problema. Essendo, poi, il programma ES Vision  validato da parte dell’Istituto Italiano dei Plastici, quale Ente Terzo, il serramentista sarà maggiormente tutelato nelle scelte progettuali che andrà a fare, senza dover ricorrere al calcolo verificato da un professionista abilitato. ES VIsion: CE può offrire una sicurezza in un mercato del serramento anomalo come quello italiano.

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