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Marcatura CE: attenzione alle nuove sanzioni!

Dal 2017 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n°106  “Armonizzazione della Normativa Nazionale con il Regolamento (UE) 305/11 Prodotti da costruzione CPR” sulla Marcatura CE. Questo prevede sanzioni molto pesanti per tutti gli attori che partecipano al processo di costruzione o di ristrutturazione edilizia di un immobile nel caso in cui non si utilizzino prodotti Marcati CE o si utilizzino prodotti con Marcature CE irregolari.

Nel caso poi di utilizzo di materiali di tipo strutturale o antincendio le sanzioni raddoppiano in via Civilistica, e subentra anche la denuncia Penale.

A questo punto vi starete interrogando sul perché vi stia dicendo questo sulla Marcatura CE

È semplice! Durante gli audit da me eseguiti dal 2006 ad oggi, ho riscontrato che oltre il 90% delle aziende controllate non sono in regola con la marcatura dei propri prodotti. Spesso in maniera inconsapevole.

E soprattutto per quanto riguarda la Marcatura CE dei serramenti.

Come lo so? Sono auditor di ANFIT – Associazione Nazionale per la Tutela della Finestra Made in Italy. E durante tutti questi anni ho notato che è proprio l’inconsapevolezza la causa principale dell’errata Marcatura CE. Molto spesso sono dati per scontati i documenti che il software aziendale rilascia; ma anche perché di fatto in azienda non ci sono le necessarie competenze per capire se quanto si sta dichiarando sia conforme o meno alla procedura.

La situazione si è fatta quindi decisamente pericolosa per tutti gli attori coinvolti. Tanto più che prima del Decreto Sanzioni l’unico rischio di controllo era legato solo al possibile contenzioso con il cliente.

Con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’ 11 Maggio 2018  che ha stabilito le procedure e le modalità dei controlli a campione anche in situ, in caso di interventi di “Riqualificazione energetica” (i bonus fiscali) affidati ad ENEA, i rischi di poter essere controllati come si può ben comprendere aumentano in maniera considerevole.

La prima documentazione che dovrà essere in regola sarà proprio la Marcatura CE.  Dovrà essere conforme non solo a quanto prevede il Regolamento 305/11 ma anche alle normative nazionali. Nello specifico, per esempio, dovrà essere garantito il rispetto della UNI 11173 rev. 2015 che stabilisce le prestazioni minime che i serramenti devono garantire in qualsiasi posizione si decide di installarli.

Inoltre, con l’entrata in vigore della UNI 11673-1 sulla progettazione del nodo di posa le prestazioni dovranno essere garantite in opera. Infatti la verifica di conformità di ENEA verterà anche su questo aspetto. Ma di questo parleremo nel prossimo articolo.

 

Sei un serramentista produttore e fabbricante? Sei un rivenditore? Sei sicuro che la tua procedura per la marcatura CE sia corretta?

Se vuoi stare tranquillo inviami una documentazione tipo della tua procedura interna contattandoci o lasciandoci qui i tuoi dati. Verificherò gratuitamente la tua documentazione.

Sono a tua disposizione, ti spetto!

 

 


Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante

1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

3. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2 mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

4. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

5. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

6. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

7. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

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